CIRCOLARE N.2 DEL 19/09/2025
L’AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricordano che gli indirizzi PEC dei professionisti presenti in INI-PEC vengono automaticamente riversati in INAD, secondo quanto previsto dall’art. 6‑quater, comma 2, del CAD.
Differenze tra INI-PEC e INAD
- INI-PEC: registro obbligatorio dei domicili digitali dei professionisti, aggiornato dagli ordini e collegi, usato per comunicazioni professionali.
- INAD: registro dei domicili digitali delle persone fisiche e di professionisti/enti non iscritti a ordini; normalmente facoltativo, ma riceve automaticamente le PEC da INI-PEC.
Conseguentemente, la PEC professionale può comparire anche in INAD, diventando potenzialmente accessibile per comunicazioni personali o extra-professionali.
Dal portale domiciliodigitale.gov.it, autenticandosi con SPID, CIE o CNS, è possibile:
- Modificare il domicilio digitale in INAD indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (ad esempio, un secondo indirizzo PEC personale).
- Cancellare il domicilio digitale da INAD.
Raccomandazioni:
- Controllare la propria PEC su INAD.
- Separare, se necessario, l’indirizzo PEC professionale da quello personale.
- Aggiornare tempestivamente i dati per garantire la corretta gestione delle comunicazioni.
Una volta che il domicilio digitale è registrato in INAD, tutte le comunicazioni legali, anche quelle personali (come multe, cartelle esattoriali o altri atti amministrativi), vengono recapitate esclusivamente alla PEC indicata, non più tramite raccomandata cartacea. È quindi fondamentale assicurarsi che l’indirizzo digitale sia quello corretto e costantemente monitorato al fine di ricevere tempestivamente ogni comunicazione.
