CIRCOLARE 13 DEL 18/09/2025
Con la Determinazione direttoriale ADM n. 591323 del 16 settembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto il differimento al 1° gennaio 2027 dell’obbligo di utilizzo esclusivo in forma telematica del Documento di Accompagnamento Semplificato (e-DAS).
Il DAS costituisce il documento che accompagna il trasporto di prodotti soggetti ad accisa (carburanti, GPL, oli lubrificanti, bitumi, biocarburanti, ecc.) dal fornitore al destinatario.
Particolare rilevanza assume per le operazioni di rifornimento effettuate presso la cisterna aziendale.
- Consegna in cisterna aziendale
- Il fornitore è tenuto a emettere e consegnare il DAS;
- Il documento deve essere conservato unitamente alla fattura, entrambi indispensabili:
- ai fini della richiesta di rimborso accisa sul gasolio per autotrazione o altri prodotti soggetti a imposta (previsto solo per imprese che rispondono a requisiti specifici — mezzi ≥ 7,5 tonnellate, classe Euro 5 o superiore e possesso di licenza per trasporto merci in conto proprio o terzi);
- per la regolare conservazione dei documenti contabili e fiscali degli acquisti e per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
- Rifornimento diretto presso distributore stradale
- In tale caso il DAS non è richiesto, in quanto il prodotto viene erogato direttamente ai veicoli;
- Ai fini del rimborso accisa e della conservazione dei documenti contabili e fiscali è sufficiente la fattura elettronica del gestore, completa delle informazioni previste dalla normativa, tra cui la targa dei mezzi riforniti.
Proroga al 2027
Fino al 31 dicembre 2026 continueranno ad applicarsi le modalità attuali.
Dal 1° gennaio 2027, il DAS sarà emesso esclusivamente in formato elettronico (e-DAS). Le aziende dovranno conservarne copia digitale o stampa, garantendo integrità, leggibilità e reperibilità ai fini fiscali e della tracciabilità dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa.
Adempimenti operativi
- Le aziende con cisterne di stoccaggio devono conservare DAS e fatture come documentazione necessaria ai fini del rimborso accisa e della regolare tenuta della contabilità;
- Le aziende che effettuano rifornimenti solo presso distributori stradali devono conservare le fatture elettroniche complete dei dati richiesti dalla normativa;
- La mancata conservazione della documentazione giustificativa comporta l’impossibilità di ottenere il rimborso accisa e può comportare contestazioni fiscali.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.