ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – ANTICIPAZIONE INDEBITA QUOTE TFR
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato in data 3 Aprile 2025 la Nota 616, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla illegittimità della prassi di anticipo mensile del TFR (trattamento di fine rapporto) in busta paga.
L’Art.2120 del Codice civile disciplina i criteri di calcolo e le condizioni di spettanza del TFR e stabilisce che il TFR rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, a seguito di richiesta di chiarimenti, l’ispettorato stabilisce che “la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto un’ anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non una mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo”.
Per le imprese con almeno 50 dipendenti, l’INL ricorda che, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, in vigore dal 2007, sancisce l’indisponibilità delle somme versate al Fondo per la loro natura di contribuzione previdenziale.
Qualsiasi erogazione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, rappresenta una violazione, con la conseguenza che l’anticipazione del TFR costituirebbe mera integrazione retributiva (assoggettata a contribuzione INPS e Irpef), con l’obbligo da parte del datore di lavoro di accantonare le quote illegittimamente anticipate.
Ricordiamo le condizioni a cui è subordinata l’anticipazione:
Anzianità di servizio:
Il lavoratore deve aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Importo massimo:
L’anticipazione non può superare il 70% del trattamento di fine rapporto maturato alla data della richiesta.
Limite aziendale di erogazione:
l’Azienda ha l’obbligo di anticipare il TFR nel limite del 10% dei richiedenti aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.
Motivazione:
L’anticipazione può essere richiesta in caso di:
- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.
- Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
- Spese sostenute durante la fruizione di congedi parentali o per la formazione.
- Altre motivazioni specificate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi collettivi o individuali di miglior favore per il dipendente.
Come richiedere l’anticipazione del TFR:
Il lavoratore deve presentare una domanda scritta al datore di lavoro, specificando la motivazione per cui si richiede l’anticipazione e allegando la documentazione necessaria a supporto (ad esempio, documentazione sanitaria per spese mediche o documenti per l’acquisto della prima casa).
Il datore di lavoro valuta la richiesta e, se la ritrova giustificata e in linea con le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi, la concede.
L’anticipazione viene detratta dal TFR spettante al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’anticipazione del TFR può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro può negare la richiesta di anticipazione del TFR se il lavoratore non soddisfa i requisiti previsti dalla legge o se la domanda non è giustificata.
Lo Studio rimane a disposizione.