CIRCOLARE N.19 DEL 19/12/2025
Con l’approssimarsi della chiusura dell’anno 2025, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle regole di detrazione dell’IVA relative alle fatture di acquisto e vendita emesse e/o ricevute a cavallo d’anno, con particolare riferimento al mese di dicembre 2025. La corretta gestione delle fatture di fine anno è fondamentale per evitare errori nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale IVA, nonché per scongiurare la perdita del diritto alla detrazione.
Presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA
Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti richiede la presenza congiunta di due requisiti essenziali:
- Presupposto sostanziale: effettiva esecuzione dell’operazione imponibile (art. 19 D.P.R. 633/1972)
- Presupposto formale: possesso di una fattura valida e annotazione della fattura nel registro IVA acquisti (art. 25 D.P.R. 633/1972)
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitabile al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno di esigibilità dell’imposta.
Regola generale della retrodatazione
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 100/1998, è consentito esercitare la detrazione entro il 16 del mese per le fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa regola, tuttavia, non si applica alle fatture a cavallo d’anno.
Fatture di acquisto di dicembre 2025 (fatture a cavallo d’anno)
Per le fatture di acquisto datate dicembre 2025 e ricevute tra il 1° e il 15 gennaio 2026, l’IVA non potrà confluire nella liquidazione di dicembre 2025 e dovrà essere detratta nella liquidazione di gennaio 2026.
Fatture ricevute entro il 31 dicembre 2025 ma annotate nel 2026
Se una fattura è stata ricevuta entro il 31 dicembre 2025 ma annotata per errore solo nel corso del 2026, la detrazione resta riferibile al 2025 a condizione che l’annotazione avvenga entro il 30 aprile 2026 in un sezionale separato o con modalità che la rendano distinguibile dalle fatture del 2026. In questo caso, l’IVA relativa non confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2026 e deve essere esposta nella dichiarazione annuale 2026 relativa all’anno 2025. Decorso tale termine, la detrazione non è più esercitabile, fermo restando il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998, con eventuali sanzioni.
Trattamento delle fatture di vendita
Per le fatture di vendita, rileva la data di effettuazione dell’operazione. Una fattura emessa il 01/01/2026 ma datata 31 dicembre 2025 concorre alla liquidazione di dicembre 2025.
Sintesi operativa
| Tipologia | Data fattura | Data ricezione | Annotazione | Liquidazione IVA | Dichiarazione annuale |
| Acquisto | 31/12/2025 | Dicembre 2025 | Dicembre 2025 | Dicembre 2025 | Dichiarazione 2026 (anno 2025) |
| Acquisto | 31/12/2025 | Gennaio 2026 | Gennaio 2026 | Gennaio 2026 | Dichiarazione 2027 (anno 2026) |
| Acquisto | 31/12/2025 | Ricevuta nel 2025 ma annotata 01/01–30/04/2026 | Sezionale separato | Non nelle liquidazioni periodiche 2026 | Dichiarazione 2026 (anno 2025) |
| Vendita | 31/12/2025 | Emessa 01/01/2026 | – | Dicembre 2025 | Dichiarazione 2026 (anno 2025) |
Conclusioni
Si raccomanda la massima attenzione nella gestione delle fatture di fine anno, con particolare riferimento alla verifica della data di ricezione delle fatture di acquisto, alla corretta imputazione tra liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA e all’utilizzo di sezionali dedicati per le fatture ricevute nell’anno precedente ma annotate successivamente.
