CIRCOLARE N.17 DEL 19/11/2025
Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, riteniamo utile riepilogare la disciplina fiscale relativa agli omaggi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Novità 2025: obbligo di pagamento tracciato
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 108, comma 2, del TUIR – come modificato dall’art. 1, comma 81, lett. d), della L. 207/2024 – prevede che le spese di rappresentanza, tra cui rientrano gli omaggi natalizi, siano deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.
Sono considerati validi i pagamenti effettuati tramite:
- bonifici bancari o postali;
- carte di debito, credito o prepagate (incl. Apple Pay e Google Pay);
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi tracciati ex art. 23 D.Lgs. 241/1997.
Il mancato utilizzo di sistemi tracciabili comporta l’indeducibilità totale della spesa.
Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
Omaggi per imprese
Gli omaggi sono considerati spese di rappresentanza se rispettano i requisiti individuati dal D.M. 19 novembre 2008.
Deducibilità in base al valore unitario
- Omaggi di valore unitario ≤ 50 euro: interamente deducibili.
- Omaggi di valore unitario > 50 euro: deducibili nei limiti percentuali previsti dal TUIR.
Limiti di deducibilità (art. 108, comma 2, TUIR)
Le spese eccedenti i 50 euro sono deducibili entro i seguenti limiti, calcolati sui ricavi/proventi della gestione caratteristica del periodo:
- 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro (max 150.000 euro di deduzione);
- 0,6% dei ricavi oltre 10 milioni e fino a 50 milioni (max 390.000 euro aggiuntivi);
- 0,4% dei ricavi per la parte eccedente 50 milioni.
L’eventuale eccedenza rispetto ai limiti sopra indicati è indeducibile.
Omaggi per lavoratori autonomi
L’art. 54-septies, comma 2, TUIR, considera spese di rappresentanza anche quelle per omaggi.
Deducibilità
- Le spese sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno.
- Resta fermo l’obbligo di pagamento tracciato per poterne beneficiare.
Valore unitario dell’omaggio
Come chiarito dalla Circolare Agenzia Entrate n. 34/2009, in caso di omaggi composti da più beni (es. cesti natalizi), il limite dei 50 euro va riferito al valore complessivo dell’omaggio e non dei singoli beni.
Disciplina IVA
La disciplina varia a seconda che i beni omaggiati rientrino o meno nell’attività propria dell’impresa.
Beni rientranti nell’attività propria
- La cessione gratuita è imponibile IVA, salvo che l’IVA sull’acquisto non sia stata detratta.
- La rivalsa non è obbligatoria.
Esempio: un’azienda vinicola che regala bottiglie di vino da essa prodotte; un pastificio che omaggia confezioni di pasta; un negozio di cosmetici che dona kit di creme presenti normalmente in assortimento.
Beni NON rientranti nell’attività propria
- Costo unitario > 50 euro: IVA sull’acquisto indetraibile e cessione gratuita fuori campo IVA.
- Costo unitario ≤ 50 euro: IVA sull’acquisto detraibile e cessione gratuita fuori campo IVA.
Esempio: un’azienda informatica che regala cesti natalizi o bottiglie di vino; un professionista che acquista panettoni da donare ai clienti; un’impresa edile che acquista gadget o prodotti alimentari da omaggiare.
Raccomandazioni operative
Per garantire la piena deducibilità delle spese per omaggi 2025, si consiglia di:
- verificare preventivamente il valore unitario degli omaggi;
- effettuare tutti i pagamenti tramite strumenti tracciabili;
- conservare idonea documentazione (fatture, DDT, elenchi nominativi, ecc.);
- monitorare i limiti percentuali di deducibilità.
Lo Studio rimane a disposizione per valutare i singoli casi e fornire supporto nell’applicazione della normativa.
