CIRCOLARE N.11 DEL 19/11/2025
La legge di Bilancio 2025 (legge n.207 del 30 Dicembre 2024) ha previsto, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, un limite di esenzione contributiva e fiscale applicabile ai fringe benefit fino a 1.000 euro per ciascun lavoratore.
Per i dipendenti con figli a carico, la Legge di Bilancio stabilisce una soglia di esenzione pari a 2.000 euro.
Si precisa che il figlio è considerato fiscalmente a carico se, nel periodo di riferimento, percepisce un reddito inferiore a 4.000 euro (se di età inferiore a 24 anni) oppure a 2.840,51 euro (se di età superiore a 24 anni).
Entro Dicembre 2025 le Aziende avranno la possibilità di riconoscere ai propri dipendenti fino a 1.000 euro in fringe benefit totalmente esenti da imposizione fiscale o previdenziale (fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico).
La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro. Non sussiste alcun obbligo di corresponsione. E’ un onere a carico del datore di lavoro, deducibile dai costi aziendali.
A titolo di esemplificativo, rientrano nel limite di 1.000/2.000 euro i seguenti Fringe benefit:
- Buoni spesa
- Buoni acquisto
- Buoni carburante
- Rimborso somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua, gas) di competenza anno 2025
- Regali natalizi
- Autovettura o cellulare in uso promiscuo
Si evidenzia che, in caso di acquisto di buoni spesa, buoni acquisto, buoni carburante e altri fringe benefit in natura, è opportuno che la fattura intestata al datore di lavoro riporti espressamente il riferimento normativo, a tal fine, si consiglia di indicare in fattura la seguente dicitura:
“FRINGE BENEFIT ai sensi dell’art. 51 del TUIR – L. n. 917/1986, combinato con la L. n. 213/2023 e successive modifiche e integrazioni, come introdotte dalla L. n. 207/2024″
Tali fringe benefit, possono essere erogati ai dipendenti, compresi gli amministratori di società”, purché corrisposti entro il 12 gennaio 2026 secondo il criterio della cosiddetta “cassa allargata”.
Il Fringe benefit, contrariamente a quanto previsto per i welfare contrattuale obbligatorio per tutti i dipendenti, può essere erogato singolarmente a uno o più lavoratori scelti dal datore di lavoro.
Poniamo l’attenzione sulla possibilità del “rimborso somme per utenze domestiche, evidenziando che rappresenta l’unico strumento attualmente disponibile per erogare “somme di denaro”, in alternativa ai voucher per l’acquisto di beni in natura.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito con la Circolare n.35/E del 04/11/2022, stabilendo che, in tal caso, il datore di lavoro deve acquisire copia delle fatture delle utenze oppure “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, che si allega.
Lo Studio rimane a diposizione per ulteriori chiarimenti.
