CIRCOLARE N.10 DEL 07/11/2025
In seguito dell’adozione del nuovo Decreto interministeriale Lavoro – Economia, in attesa di pubblicazione, vengono rese operative le disposizioni introdotte dall’articolo 23 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) in materia di dilazione dei debiti verso INPS e INAIL.
Ambito di applicazione
Le nuove misure riguardano i debiti per contributi, premi e relativi accessori di legge, purché non già affidati agli agenti della riscossione.
Il Decreto consente agli Istituti di ammettere al pagamento rateale gli importi dovuti, secondo i seguenti limiti:
- fino a 36 rate mensili per debiti di importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- fino a 60 rate mensili per debiti di importo superiore a 500.000 euro.
Si tratta di un ampliamento significativo rispetto alla disciplina previgente di cui al D.L. n. 338/1989, che prevedeva un limite ordinario di 24 mesi, estendibile a 36 mesi solo in circostanze eccezionali e previa autorizzazione ministeriale.
Requisito della difficoltà economico-finanziaria
L’accesso alla dilazione è subordinato alla presenza di una temporanea e obiettiva situazione di difficoltà economico-finanziaria, da autocertificare secondo modalità che saranno definite con specifici atti da parte degli Istituti competenti.
Concessione di una seconda dilazione
Il Decreto prevede la possibilità, per INPS e INAIL, di concedere una seconda dilazione anche in presenza di un piano di ammortamento già in corso, al fine di favorire la continuità dei percorsi di regolarizzazione.
Efficacia delle nuove disposizioni
Le nuove regole diverranno operative a decorrere dal 30° giorno successivo all’adozione, da parte dei Consigli di Amministrazione di INPS e INAIL, dei relativi atti attuativi che definiranno:
- requisiti di accesso;
- criteri di valutazione;
- modalità di pagamento;
- adempimenti procedurali.
Piani già attivi: possibilità di adeguamento
Per le domande di rateazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024, sarà consentito richiedere l’adeguamento della durata del piano sulla base delle nuove disposizioni, previa presentazione di specifica istanza.
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi delle singole posizioni contributive, la verifica dei requisiti per l’accesso alle nuove misure, la predisposizione delle domande non appena le procedure saranno rese disponibili.
