CIRCOLARE N.12 DEL 08/09/2025 – ULTIMO AGGIORNAMENTO 11/11/2025
A seguito dell’adozione del Decreto Legislativo n. 81/2025 (c.d. Decreto correttivo alla riforma fiscale) e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2025 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – datato 29 ottobre 2025, sono state definite le nuove modalità e scadenze relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS).
Trasmissione annuale delle spese sanitarie – Decorrenza e scadenze
L’articolo 5 del D.Lgs. 81/2025 ha modificato l’articolo 12 del D.Lgs. 1/2024, stabilendo che, a decorrere dai dati relativi all’anno 2025, la trasmissione delle spese sanitarie da parte dei soggetti obbligati avverrà con cadenza annuale.
Il citato Decreto MEF ha fissato, quale termine ordinario, la scadenza del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per la prima applicazione della disposizione:
- la trasmissione delle spese sanitarie pagate nel 2025 dovrà essere effettuata entro il 2 febbraio 2026, poiché il 31 gennaio 2026 coincide con un giorno festivo;
- per i medici veterinari rimane confermata la scadenza specifica del 16 marzo 2026, con possibilità di rettifica entro il 23 marzo.
Soggetti obbligati – Precisazioni
Sono tenuti all’invio dei dati tutti gli operatori sanitari pubblici e privati che alimentano il Sistema TS, tra i quali:
- strutture sanitarie pubbliche (incluse le strutture militari) e private;
- farmacie, parafarmacie e laboratori di analisi;
- medici, odontoiatri e ulteriori professionisti sanitari iscritti ai relativi albi o elenchi;
- esercenti attività di ottica.
Ambito temporale e criterio di cassa
La nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai dati dell’anno 2025 e successivi.
Rimane confermato il principio del criterio di cassa, secondo il quale rileva la data del pagamento della spesa sanitaria e non la data di emissione della fattura.
Esempio: una fattura emessa il 28/12/2024 e pagata il 03/01/2025 deve essere inclusa nella trasmissione relativa al 2025.
Correzioni, regolarizzazioni e termini
Il decreto MEF ha altresì individuato le scadenze per l’effettuazione delle eventuali rettifiche:
- correzioni senza applicazione di sanzioni: entro il 9 febbraio 2026, in ragione dello slittamento automatico del termine dei cinque giorni successivi alla scadenza originaria;
- correzioni con riduzione della sanzione ad un terzo: entro il 3 aprile 2026, con applicazione della sanzione ridotta a € 33,33 per singolo documento.
Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014, la mancata, incompleta o erronea trasmissione dei dati comporta l’applicazione di una sanzione pari a:
- € 100 per ogni documento errato o omesso;
- massimale annuo pari a € 50.000.
La sanzione è ridotta ad € 33,33 (con massimale annuo di € 20.000) qualora la regolarizzazione avvenga entro sessanta giorni dal termine ordinario.
Dichiarazione precompilata
Le modifiche introdotte non incidono sulla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, che continuerà a essere resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile dell’anno successivo.
Raccomandazioni operative
Nell’attesa di eventuali ulteriori istruzioni tecniche, si raccomanda di:
- monitorare con attenzione le date di pagamento delle prestazioni;
- conservare idonea documentazione attestante gli incassi;
- predisporre tempestivamente gli aggiornamenti software necessari;
- verificare la corretta classificazione ATECO, ove pertinente.
Per i clienti che hanno conferito allo Studio l’incarico di effettuare la trasmissione dei dati al Sistema TS, provvederemo direttamente all’adempimento, nel pieno rispetto delle scadenze e degli obblighi normativi vigenti.
Per i clienti che procedono autonomamente, lo Studio resta a disposizione per ogni necessario chiarimento e per l’assistenza connessa alla corretta gestione dell’adempimento.
