Trattamento fiscale dei rimborsi spese nel regime forfettario a decorrere dal 2025 – chiarimenti operativi
Con la presente desideriamo informarVi in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese nell’ambito del regime forfettario, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Le novità normative e i limiti applicativi
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato l’articolo 54 del TUIR, prevedendo che per i professionisti in regime ordinario i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, debitamente documentati e addebitati al cliente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Tuttavia, tale previsione non si applica ai contribuenti in regime forfettario, in quanto la norma non ha modificato il comma 64 della Legge n. 190/2014, che resta vigente nella sua formulazione originaria. Pertanto, i soggetti forfettari continuano ad applicare il coefficiente di redditività all’intero ammontare dei compensi incassati, comprensivi dei rimborsi spese, ad eccezione delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente.
Tipologie di rimborsi spese e trattamento fiscale:
– Spese anticipate in nome e per conto del cliente
- Non costituiscono reddito imponibile;
- Non concorrono al limite di € 85.000 per la permanenza nel regime;
- Sono disciplinate dall’articolo 15 del DPR n. 633/1972.
Per essere fiscalmente escluse dal reddito, tali spese devono:
- Essere documentate da fattura o ricevuta intestata direttamente al cliente;
- Essere riportate separatamente in fattura con dicitura specifica (es. “spesa anticipata per conto del cliente ex art. 15 DPR 633/72”);
- Essere documentate e tracciabili.
Esempi: contributi unificati, diritti di segreteria, marche da bollo, imposte di registro.
– Rimborsi per spese inerenti all’attività professionale
- Costituiscono reddito imponibile;
- Concorrono al limite di € 85.000;
- Sono soggetti al coefficiente di redditività (es. 78% per i professionisti).
Tali rimborsi includono, a titolo esemplificativo:
- Spese di viaggio e trasferta;
- Pernottamenti in strutture ricettive;
- Pasti e consumazioni;
- Noleggi e trasporti locali.
Anche se documentate e rimborsate dal cliente, tali spese devono essere fatturate e concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Esempio operativo
Voce | Importo | Trattamento fiscale |
Compenso per prestazione professionale | € 1.000 | Reddito imponibile |
Rimborso vitto e alloggio (spese intestate al professionista) | € 200 | Reddito imponibile |
Rimborso contributo unificato (spesa intestata al cliente) | € 100 | Non imponibile |
Totale importo in fattura: € 1.300
Reddito imponibile: € 1.200
Documentazione e corretta fatturazione
È fondamentale garantire una corretta gestione documentale e una chiara struttura della fattura. Si raccomanda di:
- Effettuare i pagamenti delle spese con strumenti tracciabili (carte, bonifici, ecc.);
- Conservare tutta la documentazione fiscale di supporto (fatture, ricevute, scontrini parlanti);
- Separare le voci in fattura, distinguendo il compenso dalle spese anticipate.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.