AGGIORNAMENTO 07/07/2025
AMMORTIZZATORI SOCIALI PER EMERGENZA CALDO
L’INPS, con Messaggio 3 luglio 2025, n. 2130, ha fornito le indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.
Queste direttive si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’Assegno di Integrazione Salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.
E’ possibile richiedere le prestazioni di integrazione salariale per:
1) “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, ovvero in caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della pubblica autorità (Ordinanza Regione Marche n.1 del 03 luglio 2025, periodo 05/07/2025 – 31/08/2025);
2) ”evento meteo per temperature elevate”. La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita” che è più elevata di quello reale.
Per le domande presentate con predette causali:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO;
- il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale di cui all’ art. 14, D. Lgs. n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
In allegato il Messaggio Inps n.2130 del 3 Luglio 2025
ORDINANZA REGIONE MARCHE – RISCHIO CLIMATICO STRESS TERMICO
Con la presente informiamo che è stata pubblicata in data odierna dalla Regione Marche l’Ordinanza sulle “misure di prevenzione per l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole” con riferimento ai cantieri edili e stradali.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 05 luglio e fino alle 24.00 del 31 agosto 2025, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a:
“lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
In questo specifico caso, sarà vietata l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00.
L’inosservanza del presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato. La pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206,00 euro.
Alleghiamo il testo dell’Ordinanza.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.