Riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti – Novità 2025
Si informa che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 186, della Legge n. 207/2024, è stata introdotta una nuova agevolazione contributiva in favore dei soggetti iscritti alle gestioni speciali INPS degli artigiani e dei commercianti.
La misura, illustrata dall’INPS con la Circolare n. 83 del 2025, consente, a determinate condizioni, di beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per un periodo massimo di 36 mesi consecutivi.
Destinatari dell’agevolazione
Possono accedere al beneficio:
- I titolari di ditte individuali;
- I familiari collaboratori che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario;
- I soci di società di persone e di capitali;
- I coadiuvanti e coadiutori familiari.
Condizione essenziale è che si tratti di soggetti iscritti per la prima volta nel corso del 2025 a una delle gestioni speciali INPS per l’avvio di una nuova attività lavorativa autonoma, anche in forma societaria.
La data di inizio attività economica e la data di iscrizione alla gestione previdenziale devono entrambe ricadere nel 2025, anche se possono non coincidere.
Contributi dovuti
La riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione IVS. Restano invece dovuti in misura piena:
- Il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui;
- L’aliquota aggiuntiva dello 0,48% per il finanziamento dell’indennizzo della cessazione attività, prevista per la gestione commercianti.
Continuità dell’iscrizione
La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla continuità dell’iscrizione previdenziale. In caso di interruzione, il diritto alla riduzione si perde. Ad esempio:
- Se l’attività viene cessata nel febbraio 2027 e riavviata nel marzo 2027, la continuità si considera mantenuta;
- Se invece la nuova iscrizione avviene da aprile 2027 in poi, il diritto decade.
Riconoscimento ai fini pensionistici
Ai fini pensionistici, viene riconosciuto l’intero anno di anzianità contributiva, purché il versamento effettuato sia almeno pari al minimale. In caso contrario, i mesi accreditati verranno riproporzionati.
Compatibilità con il regime previdenziale agevolato (35%)
Coloro che hanno già aderito al regime contributivo agevolato (35%) ai sensi della Legge n. 190/2014 potranno optare per la nuova agevolazione al 50%, presentando apposita istanza.
La disapplicazione del precedente regime decorrerà dalla data della prima iscrizione, consentendo di beneficiare nuovamente del regime al 35% al termine dei 36 mesi di agevolazione.
Supporto e assistenza
Lo Studio è a disposizione per:
- Verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al beneficio;
- Fornire assistenza nella presentazione della domanda;
- Offrire chiarimenti in merito alla compatibilità tra le diverse agevolazioni contributive.
Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile contattare lo Studio ai consueti recapiti.