Trattamento Fiscale dei Proventi da Impianto Fotovoltaico
Con la presente circolare, si forniscono i dettagli riguardanti il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico.
1. Fonti di Ritorno Economico
Quando si installa un impianto fotovoltaico, il ritorno economico può provenire da due fonti principali:
- Autoconsumo: L’energia prodotta viene utilizzata per soddisfare i consumi domestici (illuminazione, elettrodomestici, ecc.). Questa parte non è soggetta a tassazione.
- Cessione dell’energia in eccesso: L’energia prodotta in eccesso rispetto al consumo viene ceduta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questa cessione costituisce un reddito soggetto a tassazione, con modalità che dipendono dalla potenza dell’impianto e dalle modalità di cessione.
2. Modalità di Cessione dell’Energia
Esistono diversi meccanismi per la cessione dell’energia prodotta in eccesso. Ecco una panoramica delle principali opzioni:
- Conto Energia: Sistema incentivante che garantiva una tariffa per ogni kWh prodotto. Era valido solo per gli impianti installati fino al 2013.
- Scambio sul Posto: Si tratta di un rimborso sulle bollette elettriche per l’energia prodotta non autoconsumata. Era valido fino al 30 giugno 2020 per gli impianti installati prima di tale data.
- Ritiro Dedicato: L’energia prodotta in eccesso rispetto al consumo viene ceduta al GSE, che paga un corrispettivo per l’energia venduta. Questo sistema è in vigore per gli impianti installati dal 1 luglio 2020 in poi.
3. Inquadramento Fiscale
A seconda della potenza dell’impianto e delle modalità di cessione, i proventi derivanti dall’energia ceduta possono essere soggetti a tassazione.
- Impianti con potenza inferiore a 20 kW (domestici):
- Conto Energia: I proventi sono considerati come incentivi e non sono rilevanti ai fini fiscali.
- Scambio sul Posto: I rimborsi ricevuti direttamente in bolletta non sono tassabili. Tuttavia, se l’energia in eccesso viene venduta al GSE, i proventi sono considerati reddito diverso e devono essere dichiarati. La tassazione si applica solo sui proventi effettivamente percepiti.
- Ritiro Dedicato: Analogamente allo scambio sul posto, i proventi derivanti dalla cessione sono considerati reddito diverso e sono soggetti a tassazione.
Importante: La cessione dell’energia prodotta è sempre rilevante ai fini fiscali, anche se non si svolge attività commerciale abituale.
- Impianti con potenza superiore a 20 kW: In questo caso, la cessione dell’energia viene considerata attività commerciale e i proventi sono tassati come reddito d’impresa.
4. Tassazione dei Proventi
- I proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da impianti ad uso domestico con potenza inferiore a 20 kW sono tassati come reddito diverso (Art. 67, comma 1, lett. i del TUIR), al netto dei costi direttamente connessi alla produzione dell’energia (ma il costo dell’impianto non è deducibile).
- La tassazione avviene secondo il principio di cassa, ossia i proventi sono tassati nell’anno in cui sono effettivamente ricevuti, non quando sono maturati.
5. Dati per la Dichiarazione dei Redditi
Per i soggetti che hanno un contratto di Scambio sul Posto, il GSE fornirà a partire dall’anno 2024 i dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione dell’energia e li trasmetterà all’Agenzia delle Entrate ad esclusione dei condomini, le cui comunicazioni decorreranno dall’anno 2025. Per quanto concerne, i soggetti che hanno contratti di Ritiro Dedicato, il GSE inizierà a comunicare all’Agenzia delle Entrate i proventi relativi a tale modalità solo a partire dall’anno 2025.
Pertanto, per l’anno fiscale 2024, tali soggetti al fine di determinare l’ammontare dei proventi da cessione dell’energia, dovranno provvedere alternativamente come segue:
- Accesso al Portale del GSE: Accedere al portale del GSE, entrare nella sezione “Contratti”, selezionare il servizio attivo e accedere alla maschera “Corrispettivi” > “Corrispettivi RID”. Da qui, sarà possibile scaricare un file con i dati relativi ai corrispettivi ricevuti.
Nota importante: I dati da dichiarare devono riguardare esclusivamente gli importi incassati nell’anno fiscale 2024. Pertanto, è necessario verificare la data di pagamento di ogni transazione. Se sono stati riscossi conguagli dell’anno 2023 nel 2024, anche questi dovranno essere inclusi nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.
- Sommare gli Accrediti: In alternativa, sarà necessario sommare gli accrediti ricevuti sul proprio conto corrente bancario per la cessione dell’energia avvenuta durante l’anno 2024.
6. IVA
La cessione di energia da impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 20 kW non è rilevante ai fini IVA. Non viene applicata IVA sulle vendite di energia né è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti o sulla realizzazione dell’impianto.