NUOVO OBBLIGO DOTAZIONE CASELLA PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA’
A partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, devono dotarsi di una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e comunicarla al Registro delle imprese.
Ambito soggettivo
L’obbligo riguarda tutte le società che svolgono attività imprenditoriale, siano esse società di persone o di capitali. Sono escluse:
- Società semplici, ad eccezione di quelle che svolgono attività agricola;
- Società di mutuo soccorso;
- Consorzi (salvo quelli che svolgono attività commerciale rivolta a terzi);
- Società consortili;
- Reti di imprese (se iscritte al Registro delle imprese e con un fondo comune con attività commerciale rivolta a terzi).
Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda tutte le persone fisiche che rivestono funzioni di gestione e organizzazione nella società, come gli amministratori e i liquidatori. In particolare:
- Se ci sono più amministratori, deve essere registrata una PEC per ciascuno;
- Un amministratore che ricopre incarichi in più imprese può usare lo stesso indirizzo PEC per tutte le imprese;
- Se un amministratore è già titolare di una PEC, non è obbligato a crearne un’altra.
Tempi per la comunicazione e aggiornamento
Il momento nel quale o entro il quale l’impresa è tenuta alla prima comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori è duplice. In particolare, le casistiche sono le seguenti:
- Per le nuove imprese: L’obbligo si applica al momento della registrazione dell’impresa nel Registro delle imprese, a partire dal 1° gennaio 2025;
- Per le imprese già costituite: Il termine per la comunicazione è fissato al 30 giugno 2025.
Si precisa che, se un’impresa soggetta all’obbligo di comunicare la PEC degli amministratori presenta una domanda di iscrizione, un atto di nomina o di rinnovo di una carica sociale alla Camera di commercio, l’ente dovrà sospendere il procedimento fino a quando non venga integrato l’indirizzo PEC mancante.
Regime sanzionatorio
Sotto il profilo sanzionatorio, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame in via d’estensione o di analogia, le ordinarie sanzioni amministrative previste dall’articolo 2630 del codice civile, da 103 euro a 1.032 euro.