AGGIORNAMENTO 06/06/2025
Oggetto: Divieto permanente di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche – Novità dal Decreto “Correttivo-bis”
In data 4 giugno 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il c.d. Decreto “Correttivo-bis”. Tra le novità di rilievo, segnaliamo la definitiva esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche (operazioni B2C).
Novità normativa
Il provvedimento modifica stabilmente l’art. 10-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136), stabilendo che:
gli operatori IVA che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche/consumatori finali non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Tale esclusione, che fino ad oggi era oggetto di proroga annuale (spesso mediante il Decreto Milleproroghe), viene ora resa strutturale e “a regime”.
Finalità della misura
L’intervento rientra tra quelli attuativi dei principi contenuti nell’art. 16, comma 1, della Legge Delega n. 111/2023, e si affianca alle misure introdotte con il D.Lgs. n. 1/2024, con finalità di:
- semplificazione degli adempimenti tributari;
- riduzione dei costi operativi per professionisti e strutture sanitarie;
- tutela della privacy, evitando l’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI) di documenti contenenti dati particolarmente sensibili.
L’alternativa avrebbe richiesto lo sviluppo e la gestione di un sistema di fatturazione elettronica parallelo e protetto, con importanti oneri tecnici e finanziari anche per l’Amministrazione finanziaria.
Ambito di applicazione
La disposizione interessa tutti gli operatori IVA che rendono prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal regime contabile adottato.
Restano invece soggette a obbligo di fattura elettronica le prestazioni sanitarie rese nei confronti di altri soggetti passivi IVA (B2B).
Conclusioni
Con questo intervento, il legislatore chiarisce in via definitiva l’esclusione dall’obbligo di e-fattura per le prestazioni sanitarie B2C, confermando la volontà di semplificare gli obblighi a carico degli operatori sanitari e garantire la riservatezza dei dati trattati.
Per ogni ulteriore informazione o supporto operativo, lo Studio resta come sempre a vostra disposizione.
PROFESSIONISTI SANITARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA – Ultime Novita’ –
Come previsto dall’articolo 3, comma 6, del Dl 202/2024 (decreto Milleproroghe), il divieto di emissione di fattura elettronica tramite Sdi per i professionisti sanitari è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, anche durante tutto l’anno 2025, le fatture emesse da medici, infermieri, veterinari e altri professionisti della salute saranno inviate al sistema della Tessera Sanitaria anziché tramite il Sistema di Interscambio (Sdi).
Questa estensione arriva dopo le richieste avanzate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), che hanno sottolineato l’importanza di una proroga per adeguarsi alle normative privacy in attesa di un allineamento con l’Agenzia delle Entrate.
Dettagli principali:
- Divieto di fattura elettronica tramite Sdi: rimane in vigore per tutte le prestazioni sanitarie B2C (Business to Consumer) erogate nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dalla forma giuridica dell’operatore (professionista individuale, studio associato, ospedale, clinica, ecc.).
- Fattura ai clienti: I professionisti sanitari potranno emettere fattura in formato cartaceo o elettronico (es. PDF, Tif) che non transiti dallo Sdi, purché vengano rispettati i requisiti di sicurezza e riservatezza. Le fatture elettroniche tramite Sdi saranno obbligatorie solo per le operazioni B2B (Business to Business) o B2G (Business to Government).
- Ambito di applicazione: Il divieto riguarda tutti i professionisti sanitari dotati di partita IVA, tra cui medici, odontoiatri, infermieri, fisioterapisti, psicologi, veterinari, biologi, e altri iscritti agli albi professionali. Sono esclusi dal divieto gli ospedali e le cliniche veterinarie, che non sono regolati dalla legge sanitaria nazionale, ma dalle normative regionali.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, siamo a vostra disposizione.