IRPEF
Professionisti e rimborso spese: novità fiscali dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.
Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).
Dal 2025, l’art. 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.
A partire dall’anno d’imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.
Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:
- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
- nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l’ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.
La novità non coinvolge:
- il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto non “anticipate in nome e per conto” del committente;
- il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.
DICHIARAZIONI
Approvato il modello CU 2025
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2025, n. 9454
Con Provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello relativo alla “Certificazione Unica – CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare:
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 17 marzo (il 16 cade di domenica); sempre entro il 17 marzo, deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.
Va ricordato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2025.
IVA
Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° aprile
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025.
I principali aggiornamenti della nuova versione 1.9 riguardano:
- l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
- l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
IVA
Senza IVA le importazioni di beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 3 febbraio 2025, n. 19
Con Risposta ad interpello n. 19 del 3 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possono avvenire senza applicazione dell’IVA, in sostanziale continuità normativa con gli artt. 1 e 2 del D.M. n. 489/1997 del Ministero delle Finanze.
L’applicazione di tale regime rimane comunque subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli artt. da 73 a 78 della direttiva 2009/132/CE, e quindi:
- i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni;
- sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale;
- l’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
- gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.
Le medesime importazioni sono esenti anche dai dazi al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali dettagli e chiarimenti