CIRCOLARE PER IL CLIENTE: INFORMATIVA PAGHE 01.2025 del 23/01/2025
LEGGE DI BILANCIO 2025
(Legge n.207 del 30/12/2024, Suppl. Ord. n.43 Gazzetta Ufficiale n.305 del 31/12/2024)
La legge di Bilancio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2024 ed è in vigore dal 01/01/2025. Qui di seguito le principali novità di interesse in materia del lavoro e previdenza:
SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF:
Sono stati confermati in via definitiva e strutturale gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef e le detrazioni previste per il 2024
Reddito | Aliquote |
Fino 28.0000 | 23% |
Da 28.001 a 50.000 | 35% |
Oltre 50.000 | 43% |
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE:
Reddito complessivo (RC) | Detrazioni |
Reddito inferiore o uguale a euro 15.000 | Euro 1.955 |
Reddito superiore a 15.000 ma inferiore a 28.000 | 1.910+1.190x(28.000-RC) /13.000 |
Reddito superiore a 28.000 ma inferiore a 50.000 | 1.910x(50.000-RC) /22.000 |
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Per i dipendenti con reddito complessivo annuo non superiore a euro 15.000 (con imposta lorda superiore alle detrazioni), viene reso strutturale il così detto “Bonus Irpef”, riconosciuto nella misura di euro 1.200.
NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO
A fronte della mancata conferma, per il 2025, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. esonero IVS del 6% – 7%), a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure nuove:
1)SOMMA INTEGRATIVA
La prima misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una somma integrativa spettante a condizione che il lavoratore abbia un reddito complessivo annuo non superiore a euro 20.000, di importo variabile secondo le seguenti misure:
Reddito lavoro dipendente annuo (RLD) | % Somma integrativa spettante |
RLD =< 8.500 | 7.1% |
8.500 < RLD =< 15.000 | 5.3% |
15.000 < RLD =< 20.000 | 4.8% |
Riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo paga e recuperabile in compensazione nel Mod.F24.
2)ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a euro 20.000 ma non superiore a euro 40.000, è riconosciuto una ulteriore detrazione di importo variabile in base al reddito:
Ulteriore detrazione IRPEF (se reddito complessivo superiore a euro 20.000 ma non a euro 40.000) | |
Reddito complessivo (RC) | Ulteriore detrazione |
Oltre 20.000 fino 32.000 | Euro 1.000 |
Oltre 32.000 fino 40.000 | Euro 1.000x(40.000-RC) /8000 |
Superiore 40.000 | Euro 0 |
Nel limite dell’imposta lorda.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Si rilevano novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico. Nello specifico:
a)DETRAZIONI PER FIGLI: a decorrere dal periodo d’imposta 2025, viene ridefinito l’ambito di applicazione delle detrazioni.
- Viene fissato un limite di età. E’ riconosciuta la detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni (ad esclusione dei figli disabili);
- E’ previsto per i dipendenti che non sono cittadini italiani, UE, SEE, che non possono più beneficiare delle detrazioni per familiari residenti all’estero.
b)DETRAZIONI “ALTRI FAMILIARI” A CARICO
La detrazione per familiari a carico viene circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta, nello specifico è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente convivente con il dipendente. Quindi solo genitori, nonni, bisnonni.
FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO
A decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Nello specifico, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, per il costo ACI. La percentuale è ridotta al 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica, al 20% per i veicoli ibridi plug in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 km moltiplicato per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica.
In caso di veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30%.
FRINGE BENEFIT – WELFARE LIMITE ESENZIONE:
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è confermato il limite di esenzione di 1.000 euro per:
- Servizi e beni ceduti ai lavoratori dipendenti;
- Somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale
Il suddetto limite è inalzato ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
SPESE TRASFERTA: ESENZIONE E DEDUCIBILITA’ SOLO SE TRACCIATE
Per le imprese e professionisti, a decorrere dal 2025, vi è l’obbligo di pagare le spese di trasferta e di rappresentanza con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciati, pena la perdita del diritto alla deduzione del costo, sia ai fini Ires che ai fini Irap.
Per il dipendente e assimilato (amministratore di società), i rimborsi delle trasferte, spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto se rimborsate con pagamento non tracciato costituiranno reddito da assoggettare a imposte e contributi.
Per pagamenti tracciati si intendono pagamenti effettuati tramite carte di credito, prepagate, assegni circolari e bancari, no contanti.
CONGEDO PARENTALE
L’indennità per congedo parentale viene retribuita all’80% per 3 mesi.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.