Il 30 Dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale con n.213/2023 la LEGGE DI BILANCIO 2024. La legge ha introdotto novità anche in materia di lavoro e previdenza. Qui di seguito le novità in sintesi:
LAVORATORI DIPENDENTI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI:
Anche per il 2024, è stato riconosciuto l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente. L’esonero è riconosciuto in misura pari:
- Al 7% qualora la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo di euro 1.923 al netto della tredicesima;
- Al 6% qualora la retribuzione imponibile mensile sia compresa tra 1.924 euro e 2.692 euro al netto della tredicesima.
L’esonero non si applica alla tredicesima e alle eventuali ulteriori mensilità.
FRINGE BENEFIT E WELFARE AZIENDALE:
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione contributiva e fiscale applicabile ai fringe benefit è innalzato a euro 1.000 per ciascun lavoratore.
Per i dipendenti con figli a carico, la legge di bilancio stabilisce la soglia di esenzione a euro 2.000.
Si ricorda che il figlio è considerato a carico se, nel periodo di riferimento, percepisce un reddito inferiore a euro 4.000 se di età inferiore a 24 anni, a euro 2.840,51 per figli con età superiore a 24 anni.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO:
Viene confermata dalla legge di bilancio, anche per il 2024, la tassazione dei premi di risultato sino a euro
3.000 con aliquota del 5%. Tale tassazione è applicabile ai lavoratori che hanno percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente inferiore a euro 80.000.
CONGEDO PARENTALE:
L’indennità prevista per la fruizione del congedo parentale è innalzata:
- All’80% della retribuzione per un solo mese, fruibile in alternativa dai genitori fino al sesto anno di vita del figlio (come previsto per il 2023);
- Al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.
L’ulteriore mese indennizzabile al 60%, limitatamente all’anno 2024, è indennizzato all’80%.
Tale misura si applica ai lavoratori che terminano il congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI:
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a loro carico, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite di massimo di euro 3.000 annuo, riparametrato su base mensile. In via sperimentale, l’esonero è riconosciuto, per l’anno 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
(Lo Studio provvederà ad inviare il modulo da consegnare ai dipendenti non appena pronto)
RIFORMA IRPEF:
Tra i principali interventi previsti nella manovra per l’anno 2024 vi è la riforma Irpef. Gli scaglioni vengono ridotti da quattro a tre, con l’accorpamento dei primi due.
- Fino a 28.000 euro l’aliquota sarà al 23%;
- Da 28.000 a 50.000 euro sarà del 35%;
- Oltre 50.000 euro al 43%
Viena ampliata fino a 8.500 euro la soglia della “no tax area”
AGEVOLAZIONI IN TEMA DI ASSUNZIONI
SUPER DEDUZIONE PER LE AZIENDE: nuovi incentivi sulle assunzioni per il 2024 (D. Lgs. 303 del 30/12/2023)
Il decreto legislativo di Riforma Irpef prevede la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Questa super deduzione è pari:
- Al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
- Al 130% per chi assume” lavoratori svantaggiati” (persone disabili, donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi, ecc..)
Il costo dell’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, rispetto a quello relativo all’anno precedente (2023).
La nuova Legge di Bilancio non ha previsto il rinnovo di alcune misure in vigore nel 2023. Ad oggi in vigore misure che non rappresentano novità:
BONUS NASPI:
Riguarda nello specifico le persone che percepiscono un trattamento Naspi.
Consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore.
Viene riconosciuto ai datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati, a tempo indeterminato full time o con trasformazione a tempo indeterminato.
BONUS ASSUNZIONE UNDER 30 E DONNE SVANTAGGIATE:
Dopo l’esonero totale dei contributi si ritorna all’ordinario regime di incentivi, ovvero:
- Bonus giovani con meno di 30 anni: spetta ai datori di lavoro che assumono giovani under 30 che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato. Consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali fino al raggiungimento dell’importo di euro 3.000. La durata dell’esonero è di 36 mesi.
- Riduzione contributiva assunzione di donne svantaggiate: L’assunzione di donne svantaggiate consente la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.
La durata è di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato e di 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Si applica anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Riguarda assunzioni di “donne svantaggiate” (lo Studio valuterà i requisiti al momento dell’assunzione).
COMPENSAZIONE TELEMATICA DEI CREDITI INPS E INAIL
A decorrere dal 1° Luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche da definire.